Informativa Reclami e Arbitro Assicurativo

Informativa ai sensi dell’art. 131 comma 2bis del D. Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private – e dell’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9/5/2008

Il reclamo è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo e la disciplina è prevista dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Troverai di seguito tutte le informazioni per la presentazione di un reclamo ed i riferimenti da utilizzare.

Hai diritto a ricevere il riscontro al reclamo inviato alla Compagnia nel termine di 45 giorni dal ricevimento, eventualmente sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie quando il reclamo riguarda un Agente (Intermediario iscritto alla Sezione A del RUI).

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:

  1. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  3. breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
  4. copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Puoi scaricare il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all’IVASS cliccando su “Modulo Reclami IVASS” in fondo alla presente pagina.

  1. I reclami per le polizze Helvetia Assicurazioni (Si.Ca. sas) possono essere inviati all’indirizzo email sicadony@pec.it
  2. I reclami per le polizze Bene Assicurazioni (Simeone srl) possono essere inviati all’indirizzo email simeonesocietarl@pec.it

In caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net).

 

Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli ti invitiamo a visitare i siti delle compagnie con cui è stata stipulata la polizza per la quale intendi presentare Reclamo.

 

La Compagnia deve fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell’agente, piuttosto che di un collaboratore o dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 o via PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo inoltrato alla Compagnia.

Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Inoltre, il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:

  1. La conciliazione paritetica. In caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000,00 euro, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).
  2. La mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010. Questo sistema si applica in caso di controversia attinente ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
  3. L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia
  4. La convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i. Questo sistema si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e a controversie relative ad una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.

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